Le armi “bianche” ( vietata la vendita ai minori anni 18 )

Testo didattico puramente informativo, si prega di attenersi alle Leggi in vigore al momento dell'acquisto.

Tra queste sono ricomprese quelle da punta e da taglio, cioè dotate di lama e punta acuminata, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona. Rientrano in questa definizione armi quali spade, sciabole, daghe, pugnali, stiletti, baionette, lance, alabarde, bastoni animati, mollette (coltelli a scatto), stelle ninja.

Tutte queste armi vengo generalmente definite “bianche”; tale termine non figura in nessun testo giuridico e come tale non è adatto a definire correttamente questa categoria di armi. Questa categoria di armi è quella che presenta le maggiori difficoltà di identificazione e, quindi, di corretta applicazione del disposto normativo.

Ad un esame superficiale o ad un occhio poco esperto può facilmente sfuggire la sottile differenza tra un pugnale (arma propria) ed un coltello (arma impropria). Il pugnale (che nasce con lo specifico scopo di arrecare offesa alla persona) è dotato di alcune peculiarità tecniche che il coltello non ha: in esso, infatti, troviamo un  doppio filo tagliante, necessario nel combattimento per offendere con fendenti in ambo i sensi, abbiamo un’impugnatura perfettamente simmetrica, che ne consente l’uguale impiego in ambo i lati, è ben bilanciato, per consentirne il lancio.

Nei coltelli, ( arma impropria ) strumenti progettati per impieghi diversi (caccia, pesca, domestici, tempo libero ecc…) le predette caratteristiche non sono presenti. Tuttavia, qualora il “coltello” presenti apertura a scatto (denominato anche molletta), esso è assimilabile al pugnale ed allo stiletto ed è da considerare arma propria, avendo, per l’appunto, come destinazione naturale l’offesa alla persona.

Per il coltello che non presenta le suddette caratteristiche, trattandosi comunque di arma impropria (ai sensi dell’art. 45 Reg. Esec. Tulps), il relativo porto è consentito solo in presenza di un “giustificato motivo”, ai sensi dell’art. 4, 2° comma, della legge 110/75, mentre la relativa mera detenzione non è soggetta ad autorizzazioni di polizia. Altrettanto difficoltoso potrebbe risultare distinguere tra un’arma propria da punta e taglio ed un mero simulacro di essa. In tal caso, l’elemento distintivo e caratterizzante è costituito dalla presenza del filo tagliente e della punta acuminata, anche se il legislatore non definisce mai tali caratteristiche, rimettendole, quindi, alle singole e soggettive interpretazioni.